sabato 24 marzo 2012

Articolo 18 e licenziamento

Facciamo il punto della situazione con Michele Piccari, avvocato del lavoro, sulle modifiche appena avvenute riguardo all'articolo 18, di cui tanto si parla ultimamente, rispetto al tema del licenziamento 

Recentemente sono state rese note le prime modifiche al tanto discusso articolo 18. Ogni fonte di informazione sembra dire una cosa diversa e spesso in modo confuso. D.it ha consultato in merito Michele Piccari, avvocato del lavoro nonché uno degli esperti del nostro sito che spesso dà risposte e pareri alle utenti. 

Com'è stata la situazione finora rispetto al licenziamento ingiustificato?
Se il giudice appura che il licenziamento è ingiustificato ci sono sempre stati reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno parametrato a tutte le retribuzioni perse, come se il rapporto di lavoro non si fosse mai interrotto, nelle imprese con più di 15 dipendenti.

Quando il licenziamento è considerato illegittimo?
Una causa di illegittimità è la comunicazione solo verbale del licenziamento. Il motivo deve essere reale e non inventato (ad esempio, si chiude un reparto e di conseguenza si manda via chi ci lavora); “l'onore della prova”, inoltre, va al datore di lavoro e sempre lui deve dimostrare di aver assolto all'obbligo del “ripescaggio”, cioè dar prova di non essere riuscito a inserire in nessun altro ruolo il dipendente licenziato. 

Si parla anche di licenziamento “discliplinare” ed “economico”, in cosa consiste esattamente?
Si definisce “disciplinare” il licenziamento che avviene per colpa del lavoratore che viola qualche norma all'interno dell'azienda. Mentre col termine “economico” ci si riferisce a una causa esterna, come la crisi dell'economia. In questo caso il datore di lavoro deve mostrare i bilanci e tutto ciò che prova lo stato di crisi della propria azienda.

E, invece, in cosa consistono le modifiche di recente apportate all'articolo 18?
Il licenziamento per motivi discriminatori è nullo quando una donna è in gravidanza fino a un anno di età del bambino. In questo caso ci sarà, com'è però sempre stato, il reintegro della donna anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Lo stesso vale per il matrimonio: non si può licenziare dipendenti in concomitanza col loro matrimonio, ovvero dalla data delle pubblicazioni (180 giorni prima delle nozze) fino a un anno dopo il giorno del matrimonio. Questo finalmente tutelerà soprattutto le donne, che vengono troppo spesso viste dalle aziende come una “minaccia” (alle nozze è, infatti, facile che segua una gravidanza). Le modifiche riguardano anche l'illegittimità del licenziamento economico e di quello disciplinare: nel primo caso, il giudice ordinerà il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 15-27 mensilità; mentre nel secondo caso il giudice deciderà tra reintegrazione (nei casi di grave illegittimità) e indennizzo tra le 15-27 mensilità. 

Lei per il momento cosa ne pensa di questa riforma in fieri?
L'enfasi sulla discriminazione fa quasi sorridere: non è praticamente mai possibile provare un licenziamento discriminatorio. E quindi i datori di lavoro meno onesti ora potranno licenziare fingendo si tratti di un motivo economico e scatterà quindi solo l'indennità e non la reintegrazione del dipendente, quindi riusciranno a licenziare il dipendente. Mentre con il vecchio articolo 18 c'erano pochissime reintegrazioni, ma solo grazie a una modifica del 1990, per cui si poteva scegliere se reintegrare il dipendente o pagargli 15 indennità (15 mesi di stipendio). Questa riforma si presta quindi all'abuso, però crea anche i presupposti per una maggiore occupazione, quando ci saranno le condizioni per una crescita economica, ovvero quando aumenterà la domanda di consumo dei cittadini e quindi anche la produzione da parte delle imprese. Il documento di tre pagine che illustra le modifiche finora apportate termina, infine, con la seguente frase quasi sibillina (con tanto di punto interrogativo) “Per i licenziamenti collettivi c'è un rinvio all'art. 18, comma 9 (nuovo test) da parte dell'art. 5, comma 3, 1 223/1991?”. Si presuppone quindi nuove norme riguardo al problema dei licenziamenti collettivi. Staremo a vedere.  

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